Contributi L.R. 16/99 art. 48 Iniziative della Giunta in merito al mantenimento e allo sviluppo dei serivizi scolastici nei territori montani
Viaggi dell'ascolto - Insegnamento interattivo nelle scuole di montagna
La galleria fotografica

 

Legge regionale 11 agosto 1973 n. 17

(sintesi)

Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane

La legge provvede a ripartire il territorio montano piemontese per zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, inserendo in ogni zona i Comuni afferenti per caratteristiche ed individuando di fatto il territorio di Comunità Montana.

Determina la struttura delle Comunità Montane, definendone l'articolazione e la composizione organizzativa. Stabilisce compiti e funzioni del Presidente, del Consiglio e della Giunta individuando, inoltre, l'articolazione cui ogni Ente dovrà attenersi per la predisposizione del proprio Statuto.

Fornisce indicazioni circa la predisposizione dello strumento di programmazione pluriennale dell'Ente denominato “ Piano di sviluppo economico sociale “ ( ridefinito in seguito “piano di sviluppo socio economico”) ed individua le modalità di riparto delle risorse destinate alle  C.M. ai sensi della Legge 1102/71