Legge regionale 11 agosto 1973 n. 17
(sintesi)
Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane
La legge provvede a ripartire il territorio montano piemontese per zone omogenee, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, inserendo in ogni zona i Comuni afferenti per caratteristiche ed individuando di fatto il territorio di Comunità Montana.
Determina la struttura delle Comunità Montane, definendone l'articolazione e la composizione organizzativa. Stabilisce compiti e funzioni del Presidente, del Consiglio e della Giunta individuando, inoltre, l'articolazione cui ogni Ente dovrà attenersi per la predisposizione del proprio Statuto.
Fornisce indicazioni circa la predisposizione dello strumento di programmazione pluriennale dell'Ente denominato “ Piano di sviluppo economico sociale “ ( ridefinito in seguito “piano di sviluppo socio economico”) ed individua le modalità di riparto delle risorse destinate alle C.M. ai sensi della Legge 1102/71