Legge regionale 9 aprile 1990 n. 23
(sintesi)
Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani
La legge stabilisce che la regione assume il ruolo di coordinamento degli interventi a favore del terriorio montano di provenienza sia statale sia comunitaria.
Dispone, inoltre, affinchè la regione contribuisca al finanziamento di progetti speciali integrati delle Comunità Montane, atti a promuovere lo sviluppo socio economico delle zone montane. La medesima legge individua tempistiche e modalità di presentazione dei progetti alla regione ed i criteri di valutazione degli stessi