Legge regionale 18 giugno 1992 n. 28
(sintesi)
Ordinamento delle Comunità Montane
Il Testo normativo provvede al riordino territoriale delle Comunità montane, alla ridefinizione dei compiti delle stesse in attuazione dell'art. 28 della Legge 142/90 , ridelimitando le zone omogenee montane.
Con riferimento all'art. 28 della legge 142/90, stabilisce di procedere all'individuazione di fasce altimetriche territoriali, necessarie per una più puntuale determinazione dell'omogeneità socio economica territoriale, anche utile ad una razionale graduazione e differenziazione degli interventi.
La legge provvede a stabilire finalità e attribuzioni delle Comunità Montane, composizione del Consiglio e della Giunta, modalità di elezione, funzioni e durata in carica.
Vengono fornite indicazioni circa la redazione ed adozione dei piani pluriennali di sviluppo socio economico e dei relativi programmi operativi annuali, definendo all’art. 28 le finalità dei progetti integrati nonché le tempistiche per la loro presentazione e le modalità di valutazione delle proposte.
Si stabiliscono le modalità di gestione da parte delle Comunità Montane, di funzioni proprie dei Comuni, da esercitarsi in forma associata ( art. 31).
Con l'art. 37 si provvede alla costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, quale organo consultivo della Giunta regionale. La stessa viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale.