Contributi L.R. 16/99 art. 48 Iniziative della Giunta in merito al mantenimento e allo sviluppo dei serivizi scolastici nei territori montani
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Legge regionale 9 ottobre 1995 n. 72

(sintesi)

Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992 n. 28

La legge provvede ad adeguare la normativa regionale, in applicazione della legge nazionale  31 gennaio 1994 n. 97, attivando alcune  innovazioni significative.

Ridefinisce la composizione del fondo regionale per la Montagna : 1) attribuisce allo stesso una quota del 20% di quanto accertato dalla regione  a titolo di addizionzle regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente 2) attribuisce la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui alla Legge 97/94 3) prevede possibili altre attribuzioni provenienti da concessioni in materia di caccia e pesca 4) destina al fondo eventuali altre risorse per lo sviluppo della montagna, derivanti da trasferimenti dello stato, di Enti pubblici e dall'unione europea.

Determina le modalità di utilizzo del Fondo regionale per la Montagna stabilendo : a) di ripartire alle CC.MM.  una quota fissa del fondo b) di ripartire il 30% della parte residua dei finanziamenti in proporzione diretta alla popolazione residente ed per il 70% in proporzione diretta all'estensione del territorio. c) che un'ulteriore quota del fondo venga ripartita annualmente dalla Giunta regionale, fra le organizzazioni degli Enti locali

della montagna in ragione della loro rappresentatività a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli Enti associati d) che la quota del Fondo non assegnata su base di riparto venga destinata al finanziamento dei progetti integrati delle Comunità Montane.

Con il medesimo provvedimento, vengono stabilite,  tra l'altro, le modalità di riparto dei fondi statali assegnati in base alla legge 1102/71 , secondo il criterio dei 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente e 5/10 in proporzione diretta alla superficie delle zone montane

L'art. 6 sancisce che le Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, provvedono ad individuare gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino idrografico di competenza, redigendo un programma pluriennale di interventi.

L'art. 7 attribuisce alle Comunità Montane compiti di promozione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, attraverso convenzioni, accordi di programma ed eventuale costituzione di consorzi forestali.

Con i successivi articoli, la norma evidenzia i settori di intervento nei quali attivare  l’intervento regionale ed in particolare:  per l'insediamento nelle  zone montane, per l'acquisizione di quote latte da parte delle aziende di motagna e per l'uso dei pascoli, per la tutela dei prodotti tipici, la ricomposizione fondiaria ed il turismo rurale, nei trasporti, nella valorizzazione della cultura della montagna piemontese e nel campo dell'infomatizzazione.