Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16
(sintesi)
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA
Il testo unifica e armonizza la legislazione regionale esistente in materia e la adegua alle nuove esigenze e realtà territoriali montane. Provvede, inoltre, alla ridelimitazione delle zone montane omogenee, individuando nel contesto 47 Comunità Montane.
Prevede l'individuazione di fasce altimetriche e di marginalità socio economica da rilevarsi nell'ambito territoriale di ogni comunità montana - la classificazione avverrà tenendo conto dell'andamento demografico, del reddito e dei consumi, delle dotazione di servizi locali e della vocazione turistica.
Provvede alla ridefinizione delle finalità e delle funzioni attribuite alle comunità montane - fornisce disposizioni circa gli organismi politici costituenti l'apparato organizzativo delle Comunità Montane e circa l'organizzazione degli uffici e del personale delle stesse.
Fornisce specifiche indicazioni circa la predisposizione del piano di sviluppo socio economico, dei programmi operativi annuali e per la presentazione e redazione dei progetti integrati.
Con gli articoli dal 37 al 49, vengono disposti provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane, finalizzati: a) alla sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale b) alla gestione del patrimonio forestale c) alle piccole opere di manutenzione ambientale d) alla difesa del territorio dalle valanghe e ) agli incentivi per l'insediamento nelle zone montane f) agli interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori g ) al turismo rurale in ambiente montano h) all'artigianato ed ai mestieri tradizionali delle zone montane i) ai trasporti l) alla valorizzazione della cultura della montangna piemontese m) all'informatizzazione n) al servizio scolastico.
I successivi articoli dal numero 50 al numero 53 interessano gli aspetti finanziari ed in particolare : l'art. 50 rinnova l'istituzione del fondo regionale per la montagna stabilendo che confluiscano nello stesso per il suo finanziamento - una quota del 20% di quanto accertato dalla Regione Piemonte a titolo di addizionale sul consumo del gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti derivanti da bilancio regionale - la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 97/94 ed eventuali altre risorse destinate dallo stato per lo sviluppo della montagna - il 50% dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica - eventuali finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane. - l'art. 51 determina le modalità di utilizzo delle risorse attribuite al fondo, precisando che il 70% dello stesso deve essere ripartito tra le Comunità Montane piemontesi, secondo il criterio popolazione (30%) e territorio (70%) - una quota non superiore al 10% da destinare ad azioni di iniziativa della Giunta regionale , anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalità di cui all'art.1 - la restante parte del fondo da destinare ai progetti integrati. -
Con l'art. 52 si dispone che le risorse statali trasferite alle regioni dalla legge 1102/71 per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio economico, vengano suddividendo tra le CC.MM. in proporzione diretta alla popolazione residente per il 50% ed in proporzione diretta alla superficie delle zone montane per il rimanente 50% .In ultimo, l’art. 53 attribuisce alle comunità montane un contributo per le spese di funzionamento degli uffici, nella misura fissa di euro 3.098,00 ed uleriori euro 0,258 per ogni ettaro di superficie classificata montana ed in uguale misura per ogni abitante residente nelle zone classificate montane.
Vene istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, con lo scopo di promuovere un'attività permanente di analisi e studio delle problematiche del territorio montano piemontese (art. 54).