Legge regionale 22 luglio 2003 n. 19
(sintesi)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999 , N. 16
Con riferimento al decreto legislativo 267/2000 " Testo unico sull'ordinamento degli EE.LL" , evidenzia la natura giuridica delle Comunità Montane quale "Unione di Comuni", enti locali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani., stabilendo inoltre la ridelimitazione delle zone omogenee di territorio montano piemontese.
Organi della Comunità Montana. La nuova legge di modifica dispone che le Comunità Montane siano dotate di un Organo Rappresentativo e un Organo Esecutivo.
L'organo rappresentativo dovrà essere composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti in zona omogenea. Potranno far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea. Il numero di rappresentanti che ciascun comune potrà eleggere in seno all'organo rappresentativo sarà stabilito dallo statuto di C.M. (non superiore a tre). L’Organo rappresentativo resterà in carica sino al suo rinnovo, che potrà avvenire a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della C.M.
L’organo esecutivo dovrà essere costituito dal suo Presidente , dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto. Il numero di componenti dell'esecutivo non sarà superiore ad un terzo del numero dei componenti dell'organo rappresentativo e non superiore comunque a 12. Lo Statuto stabilisce le competenze, il numero di componenti e le modalità di elezione dell'Organo esecutivo di C.M.