Legge 25 luglio 1952 n. 991
Provvedimenti in favore dei territori montani.
( sintesi)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente Legge:
Titolo I DEI TERRITORI MONTANI
Art.1° (Determinazione dei territori montani)
Ai fini dell’applicazione delle presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l’80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del R.D.L. 4.4.1939 n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n.976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del D.L. 12 maggio 1947 n.356, non superi £. 2.400.