Legge 1° marzo 1957 n. 90
Provvedimenti a favore della Scuola Elementare di Montagna.
( Sintesi )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
La scuola elementare dei Comuni di cui all’art. 1 della Legge 25 luglio 1952 n.991 è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell’Ispettore Scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge, l’elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che debbono essere considerate come situate in zona disagiata.
Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.
Art.3
Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato servizio almeno per un triennio ininterrotto, con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede tra quelle di cui all’art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.
Art. 4
Nell’assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorso e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza su ogni altro insegnante, ai maestri residenti nel Comune.
Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all’art.2, non può essere concessa la deroga dall’obbligo di residenza nella sede di servizio.
In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all’art. 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nel conferimento dell’incarico annuale.
Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.
Art. 5
L’obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55 e 107 del testo unico 5.2.1928 n.577, di offrire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all’art. 2.
Ai Comuni che, per le scuole di cui all’art.2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggi per l’insegnante o ai Comuni che, dotati di un solo edificio scolastico, intendono costruire l’ alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6% come previsto dalla lettera a) della Legge 9 agosto 1954 n.645.
Art.6
Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell’obbligo scolastico, presso i Convitti-scuola montani sorti per iniziativa dello Stato o di Enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione professionale idonea ai compiti propri dell’economia locale.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1° marzo 1957
GRONCHI
Segni – Rossi –Tambroni –Andreotti – Medici