Decreto Ministeriale 13 agosto 1957
Regolamento previsto dalla Legge n. 657/1957
( sintesi )
…” L’elenco di cui all’art. 2 della L.n.90/57 andrà compilato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Ministero, parte prima.
Il consiglio scolastico provinciale, nel compilare l’elenco stesso, sentirà per ciascuna sede il parere dell’ispettore scolastico competente per territorio e deciderà in base ai seguenti criteri fondamentali:
- che la sede della scuola si trovi nel territorio di comune di cui alla L. n. 991/52
- che si tratti di scuola pluriclasse con non più di tre insegnanti.
Andrà tenuto presente che non costituisce motivo di esclusione dall’elenco stesso la presenza, accanto a due insegnanti di lingua materna, dell’insegnamento della seconda lingua nelle sedi in cui tale insegnamento è previsto”
N.B.
L’art. 1 della L. 991/1952, richiamato dall’art. 1 della L. n. 90/1957, sostituito dall’articolo unico della L. n.657/1957, è stato abrogato dall’art. 29 della L. n. 142/1998. Legge, quest’ultima, a sua volta abrogata dall’art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267.
Ora l’individuazione dei comuni di montagna è affidata alle Regioni .
Nella Regione Piemonte si hanno n. 1.206 Comuni, di cui totalmente montani n. 503 e parzialmente montani n. 27 (In Italia: n. Comuni 8101, di cui totalmente montani n. 3546 e parzialmente montani n. 655).