D.L. 7.4.2004 con.v in Legge 4.6.2004 n. 143
“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004.2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”.
(sintesi)
Tabella di valutazione dei titoli (di cui all’art. 1, comma 1) B3h)
“Il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1à marzo 1957 n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”